doc-8 - TSN Venezia

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C. M. 14 febbraio 1998, n. 559/C.3159-10100(1)
Trasporto armi comuni da sparo.
(Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1998, n. 48)

Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito al trasporto delle armi comuni da sparo.
È stato chiesto, in particolare, se al titolare della licenza di porto fucile per tiro a volo sia consentito trasportare armi comuni da sparo diverse da quelle utilizzate per detta attività sportiva.
Premesso che il trasporto di un'arma ne concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro «come oggetto inerte e non suscettibile d'uso», in assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza il porto, al fine di definire un indirizzo univoco su di un argomento che riveste interesse generale, si forniscono i seguenti chiarimenti.
a) I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 T.U.L.P.S. (porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono:
- portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione;
- trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
Si rammenta che i titolari di porto di pistola o rivoltella per difesa personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte detenute in forza della sola denuncia, sino al numero massimo (tre) previsto dal 6° comma dell'art. 10 della L. 110/75, così come modificato dall'art. 4 L. 21 febbraio 1990, n.36.
b) I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ad anima liscia di cui alla legge 323/69 (tiro a volo) possono:
- portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione;
- trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
c) I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85 (armi per uso sportivo) possono trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
d) I titolari di carta di riconoscimento di cui all'art. 76 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (c.d. carta verde) possono, percorrendo l'itinerario più breve, trasportare dal luogo di detenzione alla sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti tutte le armi cumuni da sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza.
e) I titolari della licenza di collezione di cui al terzo comma dell'art. 32 del T.U.L.P.S. possono trasportare, acquistare e vendere le armi di cui all'art. 1 del D.M. 14 aprile 1982 (antiche, artistiche o rare d'importanza storica).
f) I titolari di N.O. all'acquisto ex art. 35 T.U.L.P.S. possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del N.O. o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione. Di ciò i sigg. Questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il trasporto.
g) I titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro stato della CE possono:
1. qualora interessati all'esercizio dell'attività venatoria in Italia ed autorizzati al medesimo esercizio:
- introdurre («trasferire»), trasportare sul territorio nazionale e riesportare («ritrasferire») entro un anno le armi lunghe da fuoco, iscritte nella Carta, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L. 157/92, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
- portare, nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale, le armi suddette - osservando il disposto dell'art. 12/8° L. 157/92 (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e 12/12° (tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria) - e gli strumenti di cui al 6° comma dell'art. 16 della legge citata (utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie).
2. qualora interessati all'esercizio di attività sportive:
- trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un anno le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella carta, classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette), osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 giugno 1978 (dichiarazione rilasciata dall'Unione Italiana Tiro a Segno o della Federazione Italiana Tiro a Volo in merito alle gare. alle armi ed alle munizioni prescritte), così come modificato dal D.M. 635/96. art. 6. punto 1. lettera b).
- portare le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva, osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 giugno 1978 e citata modificazione.
3. qualora interessati al porto o al trasporto per motivi diversi da quelli sopra indicati:
- trasferire, trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire entro un anno le armi comuni da fuoco lunghe e corte nel numero masimo consentito (sei armi, duecento cartucce a palla per armi corte e millecinquecento cartucce da caccia), osservato il disposto di cui all'art 5 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 527 (concessione dell'accordo preventivo da parte del Questore e trascrizione sulla Carta degli estremi dell'autorizzazione concessa dal Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza).
- portare le armi consentite, ottenuta l'autorizzazione del Capo della Polizia di cui sopra, in esito alle indicazioni fornite dal richiedente ai sensi del D.M. 30 ottobre 1996. n. 635 (contenuto della domanda e requisiti).
h) I titolari dell'autorizzazione all'importazione temporanea di armi comuni da sparo e relative munizioni per l'esercizio dell'attività venatoria o sportiva, ai sensi del D.M. 5 giugno 1978, possono:
- importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni armi lunghe da fuoco, considerate mezzi da caccia a mente dell'art. 13 della L. 157/92. nel numero massimo consentito (due armi e duecento cartucce per dette) dal confine al luogo o ai luoghi ove intendono svolgere l'attività venatoria;
- importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
- portare l'arma o le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva o nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale.
Al di fuori dei casi anzi elencati, il trasporto deve essere effettuato previo avviso al Questore, a mente del 2° comma dell'art. 34 del T.U.L.P.S., osservate le modalità di cui all'art. 18 L. 110/75 e le condizioni eventualmente imposte ex art. 53 del Reg. al T.U.L.P.S..
Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei).
La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Si resta in attesa di cortese assicurazione.



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